REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

WHISTLEBLOWING

FATRO S.P.A.


1. FINALITÀ
Il presente documento ha lo scopo di disciplinare la segnalazione di eventuali violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di FATRO S.p.A. (di seguito anche “la Società”), nonché di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 da parte di chiunque ne sia venuto a conoscenza nell’ambito del rapporto, di lavoro, di collaborazione o professionale, con la Società o, comunque, nel contesto lavorativo come di seguito definito.
In particolare, con il presente documento si intendono illustrare: i canali, le procedure ed i presupposti per effettuare le segnalazioni interne o esterne, nonché le indicazioni operative che il segnalante deve osservare per presentarle; le tutele riservate al segnalante, così come le responsabilità in cui lo stesso potrebbe incorrere in caso di segnalazioni rivelatesi false o infondate; le misure previste a protezione delle persone segnalanti e degli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella segnalazione.
Il presente documento viene redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 e riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali.


2. DEFINIZIONI
Ai termini indicati nel presente documento con l’iniziale maiuscola deve attribuirsi il significato di seguito indicato:

Contesto Lavorativo:
 il rapporto di lavoro o di collaborazione tra il Persona Segnalante e la Società, presente o passato, nell’ambito del quale, indipendentemente dalla natura dell’attività svolta, la persona acquisisce Informazioni sulle Violazioni e per cui potrebbe subire ritorsioni nel caso di Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia alle autorità competenti.

Divulgazione Pubblica:
 ogni comportamento idoneo a rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione idonei a raggiungere un numero elevato di persone.

Facilitatore:
 la persona fisica che assiste la Persona Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all’interno del medesimo Contesto Lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Informazioni sulle Violazioni:
 le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’ambito dell’organizzazione della Società, nonché elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali Violazioni.

Persona Coinvolta:
 la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione, interna o esterna, ovvero nella Divulgazione Pubblica a cui la Persona Segnalante attribuisce la commissione della Violazione oggetto della Segnalazione o della Divulgazione Pubblica o comunque implicata nella suddetta Violazione.

Persona Incaricata:
 il soggetto formalmente incaricato dalla Società della gestione del canale di Segnalazione.

Persona Segnalante o Segnalante:
 la persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo come di seguito definito.

Ritorsione:
 qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della Divulgazione Pubblica o della denuncia della Violazione alle autorità e che provoca o può provocare alla Persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Segnalazione:
 la comunicazione di Informazioni sulle Violazioni, scritta o orale, resa secondo i canali di seguito descritti.

Segnalazione interna:
 la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui al successivo paragrafo 5.

Segnalazione esterna:
 la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna, istituito da ANAC, di cui al successivo paragrafo 6.

Seguito:
 l’azione intrapresa dalla Persona Incaricata per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Violazione:
 comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

a) Normativa nazionale

• illeciti antitrust, peculato, corruzione e concussione;
• indebita percezione di erogazioni;
• truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’UE per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
• corruzione e abuso d’ufficio;
• induzione indebita a dare o promettere utilità;
• frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;

b) Normativa dell’Unione Europea

• frodi, corruzione o qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione Europea;
• reati ambientali, quali scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell’aria, nel terreno o nell’acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.


3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
Il presente documento trova applicazione esclusivamente con riferimento alle Persone Segnalanti che effettuino la Segnalazione, di cui siano venuti a conoscenza nel Contesto Lavorativo.
Il presente documento non si applica

a)
 alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della Persona Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b)
 alle Segnalazioni di Violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’Allegato al D. Lgs. 24/2023 (Allegato 1), anche da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 (quindi regolati da normative europee e nazionali che già prevedono apposite rispettive procedure di segnalazione), seppur non indicati nella suddetta parte II dell’allegato al D. Lgs. 24/2023;

c)
 alle Segnalazioni di Violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione Europea.


4. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE
La Segnalazione deve contenere Informazioni sulle Violazioni circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

In particolare, la Segnalazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
• dati del Segnalante (nome, cognome, numero di telefono, email e - ove esistenti – numero di matricola e job title);
• descrizione del fatto con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di Segnalazione;
• descrizione delle modalità e delle circostanze in cui la Persona Segnalante sia venuta a conoscenza del fatto oggetto di Segnalazione;
• se conosciute, generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che la Persona Segnalante indica aver posto in essere i fatti segnalati (dati anagrafici, mansione e/o ogni altro elemento idoneo all’identificazione);
• indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della Segnalazione, precisandone le generalità e le mansioni;
• produzione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione;
• eventuali documenti o ogni altra informazione che possano fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La Segnalazione non potrà essere anonima; quindi eventuali Segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione.
Saranno archiviate senza Seguito, le Segnalazioni non circostanziate ovvero quelle che, in base alla descrizione dei fatti e alle informazioni fornite dalla Persona Segnalante, non consentano di ottenere un quadro sufficientemente dettagliato e tale da permettere ulteriori approfondimenti per accertarne la fondatezza, nonché quelle manifestamente infondate.


5. SEGNALAZIONE INTERNA
La Società ha attivato un apposito canale di segnalazione interna, che garantisce la riservatezza dell’identità della Persona Segnalante, della Persona Coinvolta, delle altre persone comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione stessa e della relativa documentazione.
La Segnalazione Interna deve contenere le informazioni di cui al punto 4. In particolare, il modulo di Segnalazione Interna adottato dalla Società prevede la compilazione dei campi indicati nell’Allegato 2.
La Persona Segnalante che intenda effettuare una Segnalazione di Informazioni sulla Violazione di cui sia venuta a conoscenza nel Contesto Lavorativo, potrà farlo nelle modalità di seguito previste:

a)
 a mezzo email, con l’ausilio del sistema FlowCrypt, contattando il seguente indirizzo appositamente dedicato e accessibile solo dalla Persona Incaricata della gestione del canale di Segnalazione: whistleblowing.fatro@gmail.com. L’utilizzo del sistema FlowCrypt serve a garantire la riservatezza dell’identità del Segnalante nonché del contenuto della segnalazione.

b)
 a mezzo postale, indirizzando il plico all’indirizzo della sede legale della Società. La segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata” alla Persona incaricata della gestione del canale di Segnalazione (ad es. “riservata al RPCT”).

La Segnalazione ricevuta sarà oggetto di analisi e di verifica dei fatti ivi indicati a cura della Persona Incaricata, la quale:

1. adotterà tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza della Persona Segnalante, di eventuali Persone Coinvolte, della Segnalazione e delle Informazioni sulla Violazione ivi contenute;

2. rilascerà alla Persona Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

3. si attiverà per verificare l’oggetto, la veridicità e la gravità della Segnalazione ricevuta anche richiedendo per iscritto ulteriori integrazioni alla Persona Segnalante, le quali verranno a loro volta registrate o verbalizzate per iscritto;

4. una volta raccolte tutte le informazioni ritenute rilevanti, informerà della Segnalazione il Responsabile HR di FATRO S.p.A. e/o il Responsabile della Funzione Legale, affinché vengano valutate le iniziative da intraprendere (investigazioni ulteriori, azioni disciplinari e/o legali, ecc);

5. Entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento di cui al punto 2, la Persona Incaricata informerà la Persona Segnalante del Seguito che è stato dato o che si intende dare alla Segnalazione.

6. Saranno archiviate senza Seguito, le Segnalazioni non circostanziate ovvero quelle che, in base alla descrizione dei fatti e alle informazioni fornite dalla Persona Segnalante, non consentano di ottenere un quadro sufficientemente dettagliato e tale da consentire ulteriori approfondimenti per accertarne la fondatezza, nonché quelle manifestamente infondate.

7. In particolare, la Segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata dalla Persona Incaricata per i seguenti motivi:
• manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate: a titolo esemplificativo si pensi alle segnalazioni connotate da questioni di carattere prevalentemente personale del Segnalante tese ad ottenere l’accertamento nel merito di proprie vicende soggettive, nonché alle segnalazioni di violazioni non qualificabili in termini di illecito e quindi non sorrette da alcuna motivazione circa la norma che si assume violata;
• accertato contenuto generico della Segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero Segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
• produzione di sola documentazione in assenza della Segnalazione di condotte illecite.

8. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, la Persona Incaricata può chiedere elementi integrativi al Segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il Segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

La Società ha individuato quale Persona Incaricata delle Segnalazioni la Responsabile HR della Società, che ha ricevuto specifica formazione al riguardo.


6. SEGNALAZIONE ESTERNA
La Persona Segnalante può effettuare altresì una segnalazione tramite il canale istituito dall’ANAC (c.d. «Segnalazione Esterna») esclusivamente qualora, al momento della Segnalazione, ricorra una delle seguenti condizioni:
a) la Persona Segnalante abbia già effettuato una Segnalazione Interna alla Società ai sensi di quanto sopra descritto nel paragrafo 5 e la stessa non abbia avuto Seguito;
b) la Persona Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace Seguito, ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di Ritorsione;
c) la Persona Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.


7. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULLE SEGNALAZIONI E L’IDENTITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE - TUTELA DEI DATI PERSONALI
Le Segnalazioni ed i dati della Persona Segnalante saranno raccolti e trattati unicamente dalle Persone Incaricate alla gestione del canale di Segnalazione, debitamente nominate quali soggetti autorizzati al trattamento ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

Le Segnalazioni ed i dati della Persona Segnalante, inoltre, potranno essere comunicati unicamente ai soggetti coinvolti nella gestione della Segnalazione, quali la Direzione HR, la Funzione Legale, nonché i consulenti e i professionisti esterni di cui la Società si avvale, nel rispetto delle previsioni di legge in materia di tutela dei dati personali.
L’identità della Persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non potranno essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa, a soggetti diversi da quelli sopra indicati. È fatta salva la comunicazione ad enti pubblici ed alle pubbliche autorità (ivi incluse quelle amministrative, giudiziarie e di pubblica sicurezza), qualora ne ricorrano i presupposti o la comunicazione sia necessaria per adempiere ad un ordine dell’autorità stessa ovvero ad un obbligo di legge.

Inoltre, l’identità della Persona Segnalante non potrà essere rivelata neanche nell’ambito dei procedimenti disciplinari che dovessero scaturire dalla Segnalazione, qualora la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Ove, invece, la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell’identità della Persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della Persona Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tale ultimo caso, alla Persona Segnalante verranno comunicate per iscritto le ragioni della rivelazione dei dati riservati; analoga comunicazione verrà fornita alla Persona Segnalante qualora la rivelazione della sua identità e le informazioni da cui la stessa possa evincersi, direttamente o indirettamente, risulti indispensabile anche ai fini della difesa di qualsiasi Persona Coinvolta.
In ogni caso, prima dell’invio della Segnalazione, la Persona Segnalante riceverà idonea informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali ed i suoi dati saranno trattati nel rispetto della relativa normativa. In particolare, tale informativa (il cui modello è unito quale Allegato 3 al presente documento e sarà in ogni caso disponibile sulla pagina dedicata del sito ufficiale della Società):
• può essere scaricata nella sezione dedicata del sito aziendale e dovrà essere allegata all’e-mail con la Segnalazione. La mancata preventiva accettazione e allegazione dell’informativa impedirà che la Segnalazione possa essere presa in considerazione;
• in caso di Segnalazione effettuata a mezzo postale mediante il sistema delle c.d. buste chiuse descritto nel presente documento, dovrà essere allegata dal Segnalante alla Segnalazione stessa e spedita insieme ad essa. La mancata firma per presa visione ed accettazione e/o la mancata allegazione dell’informativa al plico postale impedirà che la Segnalazione possa essere presa in considerazione.


8. PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE
8.1 SOGGETTI PROTETTI E CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE
La Persona Segnalante verrà tutelata dalla Società, in osservanza alle disposizioni del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Sono beneficiari delle tutele previste dal presente documento le seguenti categorie di soggetti:
• dipendenti della Società, anche in prova ed ivi inclusi i lavoratori il cui rapporto è disciplinato dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche o dall’art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 e successive modifiche;
• lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori etero-organizzati con cui la Società intrattiene o ha intrattenuto rapporti di collaborazione ai sensi degli artt. 409 c.p.c. e 2, D.L. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche;
• liberi professionisti e consulenti della Società;
• volontari e tirocinanti, retribuiti o non, operanti presso la Società;
• soggetti non ancora assunti dalla Società che abbiano appreso le Informazioni sulle Violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi contrattuali;

Le tutele previste in favore della Persona Segnalante si applicano altresì:
• quando il rapporto sopra indicato non sia ancora iniziato, se le Informazioni sulla Violazione siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
• durante il periodo di prova;
• successivamente allo scioglimento del rapporto sopra indicato, se le Informazioni sulla Violazione siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Tale protezione sarà garantita a condizione che:
• al momento della Segnalazione, la Persona Segnalante abbia il fondato motivo di ritenere che le Informazioni sulle Violazioni siano vere e che tale veridicità sia riconoscibile;
• la Segnalazione sia stata effettuata nel rispetto di quanto previsto al precedente paragrafo 3.

Infine, le tutele riconosciute alla Persona Segnalante sono estese altresì:
• ai Facilitatori;
• alle persone del medesimo Contesto Lavorativo della Persona Segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
• ai colleghi di lavoro della Persona Segnalante che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
• agli enti di proprietà della Persona Segnalante o per i quali la stessa lavori, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta Persona.

8.2 DIVIETO DI RITORSIONE
Ricorrendo le condizioni di cui al precedente paragrafo 5.1, la Società garantirà la tutela della Persona Segnalante da qualsivoglia forma di Ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, con ciò intendendosi ogni comportamento, atto o omissione rivolto ai danni della Persona Segnalante in ragione della Segnalazione.
Eventuali azioni ritorsive o discriminatorie nei confronti della Persona Segnalante saranno severamente perseguite dalla Società e potranno esporre il soggetto che le ha poste in essere, oltre che alle conseguenze di legge (ivi incluso il risarcimento dei danni), a sanzioni disciplinari, sulla base di quanto previsto dal CCNL applicato e della regolamentazione aziendale in materia. Inoltre, eventuali sanzioni e responsabilità risarcitorie o indennitarie in cui la Società dovesse incorrere in conseguenza di tali azioni ritorsive o discriminatorie saranno imputate al soggetto che le ha poste in essere.


9. RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE
La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità civile e penale della Persona Segnalante nell’ipotesi di Segnalazione falsa, calunniosa o diffamatoria.
Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e, ricorrendone i presupposti, nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso del presente documento, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare gli altri, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del diritto di effettuare la Segnalazione.
Peraltro, nessuna protezione sarà garantita nel caso in cui sia accertata, anche solo con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della Persona Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia o la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave. Inoltre, il comportamento della Persona Segnalante rileverà anche sul piano disciplinare sulla base di quanto previsto dalla legge e dal CCNL applicato e della regolamentazione aziendale in materia.


10. CONSEGUENZE DELLA SEGNALAZIONE PER LA PERSONA COINVOLTA
Qualora ritenga fondata la Segnalazione, senza pregiudizio per ogni altro rimedio e facoltà di legge, la Società potrà avviare nei confronti della Persona Coinvolta, un procedimento disciplinare ai sensi del CCNL applicato e della regolamentazione aziendale in materia.
Inoltre, la Società potrà comunicare i fatti oggetto della Segnalazione alle autorità competenti, sporgendo denunce, querele, promuovendo azioni giudiziarie e quant’altro.


11. DECORRENZA E PUBBLICITÀ
Il presente documento entra in vigore dal 28/10/2024
Al fine di garantire la conoscibilità del canale, delle procedure e dei presupposti per effettuare le Segnalazioni, il presente documento viene esposto, in copia cartacea, nella bacheca aziendale e viene pubblicato, in formato elettronico sul sito web della Società.


Allegato 1 - atti settoriali in materia di prodotti e servizi e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo indicati nella parte II dell’allegato al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24


L'articolo 1, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 24/2023, fa riferimento ai seguenti atti:
A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

1. servizi finanziari:

i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); articolo 8, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
ii) decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;
iii) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
iv) regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relati agli abusi di mercato (regolamento abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CEE, 2003/125/CEE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1);
v) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario Pagina 32 di 33 attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
vi) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 71, recante attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.; decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016;
vii) regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65(UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1);
viii) regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1);
ix) regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1);
x) decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione
assicurativa;
xi) regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12);

2. prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:
i) decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento(CE) n. 1781/2006;
ii) regolamento (UE) 2015/847 del Palamento europeo e del https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario Pagina 33 di 33 Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/206 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1);

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza dei trasporti:

i) regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);
ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione;
iii) decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – tutela dell'ambiente:

i) decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE


Allegato 2 – Informazioni contenute nel modulo di segnalazione
Acquisire sempre la copia di un documento di riconoscimento (carta di identità o passaporto) del Segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della Segnalazione.
Il Segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili, disciplinari e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 16, comma 3, D. Lgs. 24/2023.


Luogo e data _______________


Firma________________

Allegato 3 - Informativa Privacy in relazione alle segnalazioni di “Whistleblowing”
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016


FATRO S.p.A. (di seguito, per brevità, “Società” o “il Titolare”), con sede legale in Ozzano dell’Emilia (BO), via Emilia 285, C.F. 01125080372, P.IVA 01665321202, in persona del suo legale rappresentante pro tempore desidera informarLa, ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali («Regolamento»), che i dati personali a Lei relativi comunicati con riferimento alla segnalazione da Lei effettuata nonché i dati personali concernenti eventuali Persone Coinvolte, la Persona menzionata nella segnalazione ed il facilitatore (“Interessati”), saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per le finalità e con le modalità di seguito indicate.

1. Titolarità del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è FATRO S.p.A., con sede legale in Via Emilia 285, 40064 Ozzano dell’Emilia (BO), Italia. Il Titolare è raggiungibile presso la propria sede o all’inidirizzo e-mail: privacy@fatro.it
Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati personali (“DPO”), che è a disposizione per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali degli interessati e dell’esercizio dei diritti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati ed è contattabile, oltre che all’indirizzo fisico presso la sede legale, anche via e-mail all’indirizzo: dpo@fatro.it


2. Categorie di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali raccolti e trattati dal Titolare nell’ambito della ricezione e della gestione delle Segnalazioni sono quelli contenuti nella Segnalazione nonché quelli acquisiti nel corso delle relative attività istruttorie. Tali dati possono appartenere alle seguenti categorie:
a) dati personali comuni quali, a titolo di esempio nome, cognome, qualifica o posizione professionale;
b) dati di contatto quali email e numero di telefono;
c) dati relativi al Suo rapporto giuridico con la Società;
d) dati relativi alla segnalazione effettuata;
I dati personali sopra indicati sono trattati esclusivamente per dare seguito alla Sua segnalazione e sulla base dell’adempimento di un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare (art. 6.1, lett. c) del Regolamento) come previsto dal Decreto.
Nel caso in cui la segnalazione dovesse dare luogo a contestazioni disciplinari o altre azioni giudiziarie a carico dei soggetti in merito ai quali la segnalazione viene effettuata, i dati necessari verranno trattati al fine di gestire il relativo contenzioso e a tutela dei diritti della Società; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sulla necessità del perseguimento del legittimo interesse della Società (art. 6.1, lett. f) del Regolamento).
La Segnalazione non dovrà contenere fatti non rilevanti ai fini della stessa, né categorie particolari di dati personali, di cui all’art. 9 del GDPR (di seguito anche “Categorie particolari di dati”, cioè quelli da cui possono eventualmente desumersi, fra l’altro, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni filosofiche e religiose, l’adesione a partiti o sindacati, nonché lo stato di salute la vita sessuale o l’orientamento sessuale), né dati relativi a condanne penale e reati di cui all’art. 10 del GDPR, salvo i casi in cui ciò sia inevitabile e necessario ai fini della Segnalazione stessa.
In tal caso, il presupposto di liceità del trattamento di tali dati personali si fonda sull’art. 9.2, lett. b) del Regolamento, e sull’art. 9.2, lett. f) del Regolamento.
Per quanto riguarda gli eventuali dati relativi a condanne penali e reati la condizione di legittimità è da rinvenirsi in base all’art. 2-octies del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal Decreto (“Codice Privacy”) - nell’adempimento degli obblighi di legge di cui al Decreto.


3. Modalità del trattamento e natura del conferimento
I dati personali saranno trattati dalla Società, mediante soggetti debitamente autorizzati e formati, con sistemi informatici e cartacei secondo i principî di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti mediante l’adozione di idonee misure tecniche, organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Il Titolare attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; il Titolare impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. I dati personali che manifestatamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente sono prontamente cancellati.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, poiché in difetto la Società si troverebbe nell'impossibilità di adempiere agli specifici obblighi di legge relativi alla gestione delle Segnalazioni e, di conseguenza, non potrebbe garantire le misure di protezione previste dal D.lgs 24/2023 a favore degli Interessati.


4. Conservazione dei dati
Tutti i dati personali riferibili agli Interessati saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione. In caso di contenzioso tali dati personali sono conservati per tutta la durata dello stesso e comunque sino a che non sia trascorso il periodo di prescrizione eventualmente applicabile. Tale periodo varia a seconda del tipo di dato e dell’eventuale intervento di cause interruttive o sospensive della prescrizione medesima.


5. Destinatari dei dati
I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione ma, per le finalità sopra indicate e nel rispetto dei principî del Regolamento, potranno essere comunicati a: dipendenti della Società o soggetti terzi incaricati della gestione del canale di segnalazione, consulenti e professionisti debitamente autorizzati. Nell’adempimento di obblighi di legge potrebbero essere comunicati a enti pubblici o alla pubblica autorità.
Resta inteso che, salvo Suo consenso espresso, in nessun caso verrà comunicata la Sua identità a soggetti diversi da quelli incaricati di ricevere e gestire la segnalazione. In caso di procedimento disciplinare a carico del soggetto su cui è effettuata la segnalazione, la Sua identità sarà rivelata solo se acconsente e qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza della Sua identità̀ sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.


6. Trasferimento dei dati
I Suoi dati saranno conservati presso la sede della Società i cui server sono siti all’interno dello Spazio Economico Europeo e non saranno trasferiti al di fuori dello SEE.


7. Diritti dell’interessato
Ogni Interessato ha il diritto di chiedere alla Società, previa sussistenza dei presupposti di cui al GDPR ed al Codice Privacy potrà esercitare, in relazione ai trattamenti dei dati ivi descritti, i diritti previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il diritto di:

• ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
• aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);
• chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
• opporsi al trattamento fondato sul legittimo interesse (diritto di opposizione);
• revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
• proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
• ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto del contratto di lavoro (es. dati relativi agli stipendi, servizi di mobilità interni) e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).

I predetti diritti potranno essere limitati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2-undecies, primo comma lett. f) del Codice Privacy, qualora dall’esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio concreto ed effettivo alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del D.lgs 24/2023.

In tali casi, i diritti dell'Interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante Privacy con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice Privacy. In tale ipotesi, il Garante Privacy informa l'Interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.


Il/la sottoscritto/a _______ dichiara di avere preso visione e letto in ogni sua parte la sopra estesa informativa di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 697/2016.

Luogo _____________ Data ________________

Firma dell'interessato __________________

Il/la sottoscritto/a _______ presta il consenso al trattamento dei dati ai fini della segnalazione, ivi inclusa la conservazione

Luogo _____________ Data ________________

Firma dell'interessato __________________


Il/la sottoscritto/a presta il Suo consenso alla rivelazione della Sua identità per dare seguito alla segnalazione / nei casi previsti dal D. Lgs. 24/2023.

Luogo _____________ Data ________________

Firma dell'interessato __________________

Il/la sottoscritto/a presta il Suo consenso alla rivelazione della Sua identità, solo laddove ciò sia necessario ai fini della tutela dell’incolpato nell’ambito di un procedimento disciplinare a suo carico.

Luogo _____________ Data ________________

Firma dell'interessato __________________Firma dell'interessato __________________

È assolutamente vietato effettuare delle segnalazioni che:

• ineriscono violazioni, condotte, omissioni, che il segnalante non ha fondato motivo di ritenere siano vere;
• risultano pretestuose, diffamatorie o calunniose;
• hanno natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all’origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
• risultano finalizzate unicamente a danneggiare il soggetto segnalato;
• in ultima analisi, concretizzano forme di abuso e/o strumentalizzazione dell’istituto del whistleblowing.

Il soggetto che effettui delle segnalazioni vietate, ed in particolare segnalazioni che risultino mendaci, diffamatorie, calunniose, con l’unico scopo di danneggiare il segnalato, è consapevole che le misure di protezione del D.lgs. 24/2023 e non possono trovare applicazione nei suoi confronti e potrà essergli irrogata una sanzione disciplinare, ove sia accertata la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo.





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